Art. 198 c.c. — Frutti della dote. Alimenti alla vedova
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[1]I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.
[2]La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, puo' esigere dall'eredita' del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.
[3]Se non vi e' stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.
[4]In ogni caso l'eredita' del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva