Art. 1987 c.c. — Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 58 — Promessa unilaterale
La promessa unilaterale e' regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.…
Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.…
Art. 1372 — Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.…
Art. 1373 — Recesso unilaterale
… , tale facolta' puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione…
Art. 1989 — Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa e' resa pubblica. Se alla promessa non e' apposto un termine, o …
Art. 1414 — Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il contratto può estinguersi per recesso da parte del debitore (art. 1985). Il recesso però non è libero, così come non è libero in taluni casi di mandato (art. 1723, secondo comma); il recedente deve far pagamento od offerta reale del capitale e degli interessi dovuti. Il pagamento o l'offerta reale deve farsi solo a coloro che hanno concluso il contratto di cui il debitore vuole lo scioglimento. A tale effetto non è necessario il pagamento o l'offerta reale delle spese di gestione, che non sono liquide; ma il debitore rimane tenuto al rimborso di esse (art. 1985, secondo comma), salvo ai creditori il privilegio sui beni oggetto della cessione, ai sensi del libro della tutela dei diritti. La cessione può essere annullata per dissimulazione di attivo e per occultamento o simulazione di passività (art. 1986, primo comma). La dissimulazione di attivo opera, com'è ovvio, solo quando la cessione ha per oggetto tutto il patrimonio del debitore; tuttavia occorre che sia stata occultata una notevole parte dell'attivo. La simulazione o l'occultazione del passivo concerne anche l'ipotesi di cessione parziale. In ogni caso si è di fronte ad atti di frode compiuti dal debitore, che hanno influito sull'apprezzamento economico della convenienza del contratto. Quando le passività risultano maggiori o minori di quelle denunziate, la legge presume che i creditori non avrebbero contrattato se avessero conosciuto la realtà, per quanto la frode possa essere stata di lieve entità. La dissimulazione di attivo, a sua volta, deve concernere una parte notevole dei beni, perchè è presumibile che i creditori avrebbero consentito a rinunziare all'azione esecutiva anche in presenza di un complesso di attività di valore non eccessivamente superiore a quello denunziato, in vista dell'alea connessa alla liquidazione forzata. La cessione può infine essere risoluta per inadempimento (art. 1986, secondo comma), sia che questo concerna obblighi dei creditori sia che concerna obblighi del debitore. Delle promesse unilaterali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 780
La promessa unilaterale è una sottospecie della categoria, assai più ampia, del negozio giuridico unilaterale, caratterizzata dall'essere il contenuto della dichiarazione di volontà una promessa di prestazione, e l'effetto il vincolo immediato del promittente ad eseguirla. Il codice non elenca neppure a mò di esempio i casi in cui è riconosciuta una promessa unilaterale obbligatoria; ma, dopo aver enunciato generalmente che la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge, detta alcune norme sulla promessa di pagamento, sulla ricognizione di debito e sulla promessa al pubblico. L'enunciazione programmatica dell'art. 1987 si intende facilmente. Con la medesima si vuole escludere che la promessa unilaterale sia un tipo generale di fonte di obbligazioni così come lo è il contratto; epperò la posizione fatta, di fronte al contratto, alla promessa unilaterale di prestazione risponde ad una esigenza di carattere sistematico. Non si potrebbe concedere alla promessa unilaterale di operare illimitatamente, senza scompaginare il campo di applicazione del contratto ed atomizzare gli elementi costitutivi di questo. La formula dell'art. 1987 non va tuttavia intesa nel senso che i casi, nei quali la legge riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale, siano soltanto quelli contemplati nel titolo quarto del libro delle obbligazioni. Agli articoli 14 e 15, il regolamento della fondazione comprende indubbiamente la possibilità che essa sorga da una promessa unilaterale obbligatoria, soggetta alla particolare norma ivi dettata riguardo alla revoca.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 781
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1987 · fonte su Normattiva