Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Natura subordinata del rapporto - Criteri e modalità di apprezzamento - Fattispecie.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche).
Cass. civ. n. 30781/2025Sez. LRv. 677121-01
Precedenti: 519382-01, 652921-01, 528125-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Accertamento della natura subordinata del rapporto - Determinazione del trattamento economico - Principio del riassorbimento - Applicabilità al t.f.r. - Esclusione - Conseguenze.
Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 27738/2025Sez. LRv. 676773-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civileart. 2120 Codice civile
Precedenti: 641186-01
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE Legge applicabile al contratto di lavoro - Individuazione - Art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 (cd. Roma I) - Criterio del collegamento più stretto con uno Stato membro - Interpretazione - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.
Ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (Fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st.lav. - 109 <!-- pag. 110 --> quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).
Cass. civ. n. 26173/2025Sez. LRv. 676542-01
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 655868-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese per assenza di utili - Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle differenze retributive - Ammissibilità - Fondamento - Contraddittorio nei confronti dei soci. · SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.
La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.
Cass. civ. n. 24681/2025Sez. LRv. 676508-01
Riguarda ancheart. 2495 Codice civile
Precedenti: 644775-01, 625323-01
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pluralità di contratti di lavoro autonomo - Accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto - Conseguenze - Diritto alla conversione - Esclusione - Tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. - Ricostruzione della posizione previdenziale - Diritto al trattamento di fine rapporto - Sussistenza. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di stipulazione di una serie di contratti di lavoro autonomo che, in seguito ad accertamento giudiziario, risultino dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, pur non potendo conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2126 c.c., oltre che alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 21527/2025Sez. LRv. 676048-02
Riguarda ancheart. 2126 Codice civileart. 36 TU pubblico impiegoart. 2120 Codice civile
Precedenti: 666909-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società cooperative - Obbligo contributivo a carico della società - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Condizioni.
Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
Cass. civ. n. 10995/2025Sez. LRv. 674882-01
Riguarda ancheart. 2 r.d. 1422/1924art. 2 legge 335/1995
Precedenti: 640853-01, 665778-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Collaborazione coordinata e continuativa - Conversione in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura sanzionatoria - Periodo antecedente la conversione - Principio di corrispettività - Conseguenze - Differenze retributive in base all'orario di lavoro effettivamente svolto - Spettanza.
La conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è un meccanismo di natura sanzionatoria che va coordinato, con riguardo al periodo antecedente alla propria operatività, con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che i compensi economici e le eventuali differenze retributive spettanti in relazione a tale lasso temporale debbono essere commisurati all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Cass. civ. n. 10969/2025Sez. LRv. 674803-01
Riguarda ancheart. 69 d.lgs. 276/2003
Precedenti: 659693-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Abuso - Verifica - Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza - Dati quantitativi - Insufficienza - Necessità di una valutazione complessiva - Conseguenze.
In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 1227/2025Sez. LRv. 673569-01
Riguarda ancheart. 33 Legge 104art. 1375 Codice civile
Precedenti: 654502-01, 641079-01, 629667-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).