Art. 227 c.c. — Divisione dei beni della comunione
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[1]Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.
[2]Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facolta' di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto e' stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredita' o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva