Art. 2332 c.c.Nullita' della societa'

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[1]Avvenuta l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullita' dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'.

[2]I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

[3]La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.

[4]La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2332 · fonte su Normattiva