Art. 2332 c.c. — Nullita' della societa'
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[1]Avvenuta l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullita' dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'.
[2]I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
[3]La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
[4]La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva