Art. 2332 c.c. — Nullita' della societa'
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[1]Nullita' della societa'
[2]Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
- 1)mancanza dell'atto costitutivo;
- 2)mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- 3)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340));
- 4)illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico dello oggetto sociale;
- 5)mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
- 6)inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2;
- 7)incapacita' di tutti i soci fondatori;
- 8)mancanza della pluralita' dei fondatori.
[3]La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
[4]I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
[5]La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
[6]La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva