Art. 238 c.c. — Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
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[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
[2]Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva