Art. 238 c.c. — Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
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[1]((Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
[2]Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva