Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori
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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.
[2]La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni.
[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
[4]Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva