Art. 2383 c.c.Nomina e revoca degli amministratori

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[1]Nomina e revoca degli amministratori

[2]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

[3]La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

[4]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nello atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[5]Entro ((trenta giorni)) dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

[6]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

[7]La pubblicita' prevista ((dal comma precedente)) deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.

[8]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto ((...)) comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2383 · fonte su Normattiva