Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori
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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.
[2]La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni.
[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nello atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
[4]Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.
[5]Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
[6]La pubblicita' prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.
[7]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto e quinto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000 · versione 25 su Normattiva