Art. 239 c.c. — Reclamo dello stato di figlio
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[1]Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
[2]Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva