Art. 2435 c.c. — Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
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Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva