Art. 2435 c.c. — Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1993 al 4 settembre 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
[2]((Il bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa)).
Testo vigente dal 26 gennaio 1993 al 4 settembre 1993 · versione 110 su Normattiva