Art. 2435 c.c. — Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
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Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Testo vigente dal 2 maggio 1991 al 26 gennaio 1993 · versione 94 su Normattiva