Art. 2435 c.c. — Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
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[1]Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
[2]Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresi' pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 2 maggio 1991 · versione 25 su Normattiva