Art. 2435 c.c.Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni

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[1]Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni.

[2]Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)).

[4]Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 167 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2435 · fonte su Normattiva