Art. 2518 c.c.Responsabilita' per le obbligazioni sociali

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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico.

[2]L'atto costitutivo deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il, domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
  • 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'oggetto sociale;
  • 4)se la societa' e' a responsabilita' illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale e' ripartito in azioni e l'eventuale responsabilita' sussidiaria dei soci;
  • 5)la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
  • 6)il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
  • 7)le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • 8)le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
  • 9)le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
  • 10)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
  • 11)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
  • 12)il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • 13)la durata della societa'.

[3]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2518 · fonte su Normattiva