È sembrato inoltre poco conveniente costringere, come faceva il codice di commercio, le varie specie di società cooperative ad assumere le forme, che loro male o incompletamente si adattano, dei diversi tipi di società ordinaria. Più congruo è parso prevedere per esse tipi appositi di organizzazione sociale, che meglio rispondano alle esigenze della cooperazione. In questo senso, secondo il nuovo codice, le cooperative non costituiscono più sottospecie delle società in nome collettivo, in accomandita o per azioni; esse formano una categoria a sè, suddivisa a sua volta in diversi tipi, che hanno punti di contatto con quelli delle società ordinarie e ne adottano in parte la disciplina, ma adeguata alle caratteristiche specifiche della cooperazione. La distinzione dei diversi tipi di società cooperative si fonda, come quella delle società ordinarie, sul criterio della responsabilità per le obbligazioni sociali. La distinzione fondamentale è quella tra cooperative a responsabilità illimitata - nelle quali per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative in nome collettivo) - e cooperative a responsabilità limitata, nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola il solo patrimonio sociale (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative anonime). Anche per queste ultime, però, è previsto, allo scopo di facilitare loro il credito, sull'esempio di quanto è ora disposto per le casse rurali, che l'atto costitutivo possa stabilire, pel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, limitata ad un multiplo della quota di ciascuno (articoli 2511, 2513 e 2514). Dato che nelle cooperative è essenziale la considerazione delle qualità personali dei loro membri, le cooperative a responsabilità limitata sono di regola considerate società per quote, analoghe alle società ordinarie a responsabilità limitata. Tuttavia, in omaggio alla consuetudine di dare ai soci un titolo rappresentativo della loro partecipazione, si è ammesso che le quote sociali possano essere rappresentate da azioni nominative. Le cooperative a responsabilità limitata avranno pertanto, a volontà dei soci, il capitale suddiviso in quote o in azioni (art. 2514). Non si è invece previsto un tipo di cooperativa con struttura simile a quella della società in accomandita semplice o per azioni, poichè, come l'esperienza ha insegnato, non è conforme allo spirito della cooperazione l'attribuzione di una posizione predominante ad alcuni soci nella gestione sociale. È parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni, in quanto compatibile con la loro particolare struttura. Pertanto il detto regime si applicherà per quanto riguarda i conferimenti, in ispecie i conferimenti in natura; le prestazioni accessorie, singolarmente importanti in alcune cooperative agricole; le assemblee; gli amministratori e i sindaci e la loro responsabilità; i libri sociali; il bilancio e la liquidazione, salve sempre le disposizioni di leggi speciali per determinate specie di cooperative (art. 2516). Per le medesime ragioni si è mantenuta, per la costituzione delle cooperative di qualsiasi tipo, la prescrizione dell'atto pubblico, sottoposto alla omologazione giudiziaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, e si è attribuita a tutte le cooperative regolarmente iscritte la personalità giuridica (articoli 2518 e 2519). Ne consegue che la personalità spetta anche alle cooperative a responsabilità illimitata, sebbene ne sia sprovvisto il tipo corrispondente della società in nome collettivo. Gli effetti della mancata iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono anch'essi assimilati a quelli previsti per le società per azioni (art. 2519). Analoghi criteri sono stati adottati in tema di modificazione dell'atto costitutivo e di fusione (articoli 2537 e 2538). Come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea), e della conseguente variabilità del capitale sociale, anche se la cooperativa appartiene al tipo a responsabilità limitata. Ciò esclude altresì che valgano per queste cooperative i minimi di capitale prescritti per le società per azioni e a responsabilità limitata. Per le cooperative in cui i soci assumono una responsabilità sussidiaria illimitata o per un multiplo della quota, è prescritta, per opportuna conoscenza da parte dei terzi di tali circostanze, la pubblicità trimestrale della lista di tali soci (art. 2520).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1026
In tutte le specie di società cooperative, per evitare che in esse si affermi il predominio esclusivo di alcune persone, il codice conserva il principio della limitazione dell'importo massimo della quota o del numero massimo delle azioni possedibili da ciascun socio, adeguandolo al mutato valore della moneta e portandolo quindi a lire cinquantamila. Parimenti si sono mantenuti il limite minimo di lire cento per ogni quota od azione e il limite massimo di lire mille per ciascuna azione, già adottati dalla legislazione speciale. Le azioni dovranno essere tutte identiche, non essendo conforme ai principi della cooperazione il costituire categorie di soci privilegiati (art. 2521). In applicazione del principio che l'appartenenza ad una cooperativa è giustificata soltanto per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire, è stabilito che l'atto costitutivo determini le condizioni per l'ammissione dei nuovi soci (art. 2518, n. 7), e che le quote e le azioni delle cooperative non siano cedibili, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori. Si è anzi previsto che possa addirittura vietarsene la cessione, garantendo però in tal caso al socio il diritto di recedere dalla società (art. 2523). Per le stesse considerazioni il mancato pagamento della quota sociale non può dar luogo alla espropriazione della quota o dell'azione, ma soltanto alla esclusione del socio moroso; e non è consentito in alcun caso ai creditori particolari del socio di agire esecutivamente sulla quota o sulla azione del socio debitore (articoli 2524 e 2531, primo comma). L'ingresso di nuovi soci in una cooperativa viene semplificato dal punto di vista formale, in modo da evitare le frequenti questioni e complicazioni cui dava luogo l'attuale sistema, che ne faceva dipendere la validità dalla sottoscrizione del nuovo socio nel libro dei soci, autenticata da altri due soci. Viene invece all'uopo richiesta una deliberazione degli amministratori, da prendere su domanda dell'interessato e da annotare sul libro dei soci a cura degli amministratori stessi, senza che questa annotazione abbia valore costitutivo della qualità di socio. Per adeguare la condizione dei nuovi soci a quella dei vecchi, si prescrive poi che chi entra in una cooperativa già costituita deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma supplementare da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale in relazione alle riserve patrimoniali esistenti secondo l'ultimo bilancio. I tempi e i modi di esecuzione del conferimento sono demandati all'atto costitutivo (art. 2525). L'atto costitutivo dovrà altresì stabilire le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci (art. 2518, n. 8). Circa le modalità del recesso si prescrive l'avviso raccomandato e l'annotazione nel libro dei soci a cura degli amministratori (art. 2526). L'esclusione, quando non ha luogo di diritto, deve essere deliberata dall'assemblea, o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori; contro la relativa deliberazione è ammessa opposizione davanti al tribunale (art. 2527). È anche previsto, colmando una lacuna del codice del 1882, il caso di morte di un socio, per il quale si stabilisce, ove l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi, il diritto di questi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del defunto sulla base dell'ultimo bilancio, come nei casi di esclusione e di recesso (art. 2528). Per la responsabilità del socio, che per qualunque motivo cessa di far parte della società, è mantenuto l'attuale limite di due anni. Questo limite riguarda così la responsabilità pel pagamento della quota verso la società, come la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, nelle cooperative in cui tale responsabilità sussidiaria è prevista. Il suddetto limite di tempo è computato dal momento in cui la cessazione della qualità di socio si verifica (art. 2530). Il codice infine dichiara esplicitamente che i creditori particolari del socio, i quali, come si è detto, non hanno la possibilità di espropriarne la quota, possono fare opposizione alla proroga della società, come nella società in nome collettivo (art. 2531, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1027
Per le assemblee delle cooperative, contrariamente a quanto erasi proposto nei precedenti progetti, è mantenuto fermo il principio, più conforme al carattere personale di queste società, dell'attribuzione ad ogni socio di un solo voto, qualunque sia l'importo della sua quota o il numero delle sue azioni. Soltanto a favore delle persone giuridiche che entrano a far parte di cooperative è eccezionalmente consentita l'attribuzione di un maggior numero di voti, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della loro quota o al numero delle loro azioni od anche al numero dei loro membri. Per escludere accaparramenti di voti, effettuati mediante l'immissione di nuovi soci all'ultimo momento, il diritto di voto è accordato ai soli soci, inscritti nel relativo libro da almeno tre mesi. In base al numero dei voti spettanti ai soci si determinano le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, secondo le norme valevoli per le società per azioni. Tuttavia, per facilitare il funzionamento delle assemblee nelle cooperative con soci assai numerosi, è consentito derogare alle norme suddette, così per la prima come per la seconda convocazione. Altra importante facilitazione consiste nell'ammettere il voto per corrispondenza: in tal caso, per garentire la sincerità della votazione, è disposto che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta (art. 2532). Infine, per l'ipotesi che i soci di una cooperativa siano in numero superiore a cinquecento e che questa svolga la sua attività in diversi comuni, si prevede un'assemblea di soci delegati, eletti da assemblee parziali, convocate in tempo utile, nelle località ove vi siano almeno cinquanta soci, con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea principale. Il medesimo sistema si applica alle cooperative costituite da soci appartenenti a diverse categorie, in numero non inferiore a trecento (art. 2533). È mantenuta la norma che consente la rappresentanza dei soci nell'assemblea soltanto ad altri soci, in modo da evitare l'intrusione di estranei nella gestione; ma ne è mitigato il rigore col consentire che ogni socio possa rappresentare fino a cinque altri (art. 2534). È mantenuto il principio che l'amministrazione della cooperativa possa essere tenuta soltanto da soci, o, se i soci sono persone giuridiche, da loro mandatari. La determinazione della cauzione da prestare dagli amministratori e delle sue modalità è rimessa all'atto costitutivo, che può anche esentarli (art. 2535). Per le cooperative costituite da categorie differenti di soci, si è consentita una rappresentanza proporzionale dei diversi interessi di queste categorie nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (art. 2535, secondo comma). Si è poi prevista, anche per le cooperative, la nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o di enti pubblici, riservando però in tal caso la maggioranza a quelli nominati dall'assemblea (art. 2535, terzo e quarto comma). Si è prescritto infine, per rafforzare la base patrimoniale spesso esigua e mutevole delle cooperative, che una quota del quinto degli utili annuali sia sempre destinata al fondo di riserva, qualunque sia l'ammontare da questo raggiunto; e per evitare che le cooperative, perdendo il carattere mutualistico, si trasformino in imprese speculative, si è disposto che gli utili da distribuire ai soci non possono superare una percentuale determinata dall'atto costitutivo e che l'eccedenza deve essere destinata a scopi mutualistici (articoli 2518, n. 9 e 2536).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1028