Art. 2518 c.c.Responsabilita' per le obbligazioni sociali

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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico.

[2]L'atto costitutivo deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il, domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 3
  • 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'oggetto sociale;
  • 4)se la societa' e' a responsabilita' illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale e' ripartito in azioni e l'eventuale responsabilita' sussidiaria dei soci;
  • 5)la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
  • 6)il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
  • 7)le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • 8)le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
  • 9)le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
  • 10)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
  • 11)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
  • 12)il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • 13)la durata della societa'.

[3]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice."

Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 5 marzo 1986 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2518 · fonte su Normattiva