Art. 254 c.c.
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[1]Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
[2]La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva