Art. 2546 c.c.
Nozione
[1]Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
[2]I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
[3]Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva