Art. 256 c.c. — Irrevocabilita' del riconoscimento
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[1]Il riconoscimento e' irrevocabile. Se e' contenuto in un testamento, ha effetto dal tempo della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato.
[2]Nell'ipotesi preveduta dal secondo comma dell'art. 252 il riconoscimento contenuto in un testamento ha effetto solo se lo scioglimento del matrimonio era gia' avvenuto nel tempo in cui il testamento fu fatto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva