Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Vendita di beni contraffatti tramite sito internet - Competenza territoriale - Individuazione.
Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. 28 <!-- pag. 29 -->
Cass. civ. n. 30212/2025Sez. 1Rv. 676313-01
Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civileart. 120 Codice della proprietà industriale
Precedenti: 663314-01, 657232-02
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Atto lesivo del terzo non concorrente dell'imprenditore danneggiato - Responsabilità per l'illecito concorrenziale dell'imprenditore concorrente - Condizioni.
In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza.
Cass. civ. n. 21848/2025Sez. 1Rv. 675749-01
Precedenti: 667802-01, 654770-01, 330674-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale - Appropriazione di tabulati recanti nominativi di clienti e distributori - Da parte di ex dipendenti - Notorietà - Irrilevanza - Superamento della capacità mnemonica del singolo normale individuo - Vantaggio competitivo.
Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Cass. civ. n. 14098/2025Sez. 1Rv. 674835-02
Riguarda ancheart. 2105 Codice civile
Precedenti: 654770-03
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO Marchio complesso - Valutazione di somiglianza - Esame d'insieme - Impressione legata alla memoria del pubblico - Conseguenze - Fattispecie.
In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 14095/2025Sez. 1Rv. 674893-01
Riguarda ancheart. 12 Codice della proprietà industrialeart. 2569 Codice civileart. 20 Codice della proprietà industriale
Precedenti: 668387-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale - Assenza di un patto di non concorrenza - Irrilevanza - Art. 2598 n. 1 e 2 c.c. - Clausola generale.
In tema di concorrenza sleale, l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale nei termini di cui all'art. 2598 c.c., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), riguardanti atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Cass. civ. n. 14098/2025Sez. 1Rv. 674835-01
Riguarda ancheart. 2596 Codice civileart. 2125 Codice civile
Precedenti: 633176-01
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Somiglianza del segno a marchio registrato - Protezione conferita dagli artt. 20 lett. b) c.p.i. e 9, par. 2, Reg.
Marchi UE - Valore ornamentale - Limiti. 45 <!-- pag. 46 --> In tema di segni distintivi, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
Cass. civ. n. 11031/2025Sez. 1Rv. 674514-01
Riguarda ancheart. 20 Codice della proprietà industriale
Precedenti: 673952-01, 666445-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1923/2025Sez. 1Rv. 673551-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2947 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2600 Codice civile
Precedenti: 657474-01, 666038-01, 654545-01, 649571-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - APPROPRIAZIONE DI PREGI DI PRODOTTI O IMPRESE ALTRUI Sfruttamento di pregresso rapporto commerciale - Immissione in commercio di innovazione del concorrente - Presentazione come propria.
Configura condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionata dall'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., lo sfruttamento di un pregresso rapporto commerciale preferenziale che consente all'azienda di carpire informazioni su un prodotto altrui avente determinate caratteristiche (coperte, o meno, da diritti di privativa), al fine di immettere in pochissimo tempo in commercio, senza porre in essere gli investimenti usualmente necessari, un'innovazione tecnologica realizzata dal concorrente, presentandola al mercato come una novità assoluta.
Cass. civ. n. 1160/2025Sez. 1Rv. 673556-01
Precedenti: 661820-01, 638572-01, 662721-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Illecito concorrenziale - Presupposto - Comunanza di clientela - Identità soggettiva degli acquirenti - Esclusione - Medesimo bisogno di mercato - Necessità - Contenuto - Fattispecie. 21 <!-- pag. 22 --> In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 626/2025Sez. 1Rv. 673635-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 668382-01, 626643-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Illecito concorrenziale - Perfezionamento - Pregiudizio attuale - Irrilevanza - Potenzialità o pericolo di un danno - Sufficienza.
L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.
Cass. civ. n. 626/2025Sez. 1Rv. 673635-02
Precedenti: 494764-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).