Art. 2622 c.c.False comunicazioni sociali delle societa' quotate

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Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila. Il delitto e' punibile su querela della societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 29 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2622 · fonte su Normattiva