Art. 2622 c.c.False comunicazioni sociali delle societa' quotate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1992 al 16 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

[1]((Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

[2]Il delitto e' punibile su querela della societa')). 84

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88

84

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."

Testo vigente dal 29 febbraio 1992 al 16 aprile 2002 · versione 102 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2622 · fonte su Normattiva