Art. 2622 c.c.False comunicazioni sociali delle societa' quotate

[1]((Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[2]Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:

  • 1)le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • 2)le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  • 3)le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • 4)le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[3]Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88

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Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".

Testo vigente dal 14 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 271 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2622 · fonte su Normattiva