Art. 2629 c.c.Operazioni in pregiudizio dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

[1]I promotori ed i soci fondatori, che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

[2]La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti, che esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti in natura e, nel caso di trasformazione di societa', agli amministratori, che esagerano fraudolentemente la valutazione del patrimonio della societa' che si trasforma.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2629 · fonte su Normattiva