Art. 2629 c.c.Operazioni in pregiudizio dei creditori

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Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni:

  • 1)i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
  • 2)gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della societa' previsto nell'art. 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
  • 3)gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
  • 4)gli amministratori che nel caso di trasformazione della societa' esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della societa' che si trasforma.

Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 16 aprile 2002 · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2629 · fonte su Normattiva