Art. 2636 c.c.Illecita influenza sull'assemblea

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[1]Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonche' ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

[2]Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo minima dell'art. 2630.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2636 · fonte su Normattiva