Art. 2637 c.c. — Aggiotaggio
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[1]Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
[2]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva