Art. 2637 c.c.Aggiotaggio

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[1]Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

[2]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2637 · fonte su Normattiva