Art. 2637 c.c. — Aggiotaggio
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Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 12 maggio 2005 · versione 169 su Normattiva