Art. 2637 c.c. — Aggiotaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2005 al 10 ottobre 2025. Leggi il testo vigente →
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,)) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 10 ottobre 2025 · versione 188 su Normattiva