Art. 2647 c.c.Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

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[1]Devono essere trascritte, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione tra coniugi e quella del patrimonio familiare, a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare.

[2]Se e' stata stipulata la clausola dell'impiego del danaro dotale in acquisto di beni immobili, ai sensi dell'art. 183, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni sono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili previsto dall'art. 170 e di permuta dei beni dotali.

[3]La trascrizione del vincolo derivante dal patrimonio familiare costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

[4]Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonche' la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finche' non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2647 · fonte su Normattiva