Art. 2679 c.c. — Altri registri da tenersi dal conservatore
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[1]Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari:
- 1)per le trascrizioni;
- 2)per le iscrizioni soggette a rinnovazione;
- 3)per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
- 4)per le annotazioni.
[2]Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva