Art. 2679 c.c.Altri registri da tenersi dal conservatore

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[1]Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari:

  • 1)per le trascrizioni;
  • 2)per le iscrizioni soggette a rinnovazione;
  • 3)per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
  • 4)per le annotazioni.

[2]Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2679 · fonte su Normattiva