Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all’atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell’atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) In genere.
La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).
Cass. civ. n. 3260/2026Sez. 2Rv. 677355-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 1417 Codice civileart. 1350 Codice civile
Precedenti: 655205-01, 504610-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Difetto di data certa – Rilevabilità d’ufficio - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE In genere. · PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).
Cass. civ. n. 2252/2026Sez. 1Rv. 677869-02
Riguarda ancheart. 2702 Codice civile
Precedenti: 658239-01, 669117-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Prova - Data certa - Necessità - Altri mezzi di prova - Esclusione - Conseguenze 40 <!-- pag. 41 --> In tema di ammissione allo stato passivo, la prova dei contratti bancari, per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., va data con documentazione avente data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all'apertura del concorso, non potendo la stessa essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova sicché, in mancanza di data certa del contratto, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito.
Cass. civ. n. 2011/2026Sez. 1Rv. 677284-01
Precedenti: 674894-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 30932/2025Sez. 2Rv. 676942-01
Riguarda ancheart. 1755 Codice civile
Precedenti: 611452-01
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Opponibilità nei confronti di terzi - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento.
L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili (come l'art. 45 l.fall. e l'art. 2704 c.c.) che la legge nazionale prevede a tutela dei terzi.
Cass. civ. n. 18084/2025Sez. 1Rv. 675225-01
Precedenti: 669661-01, 673170-03
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Fattispecie.
L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale).
Cass. civ. n. 17541/2025Sez. 1Rv. 675221-01
Precedenti: 661949-01, 668535-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova.
Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Cass. civ. n. 17437/2025Sez. 1Rv. 675318-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2741 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 670211-01, 595800-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità. 27 <!-- pag. 28 --> · PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.
Cass. civ. n. 16631/2025Sez. 1Rv. 675417-01
Riguarda ancheart. 1832 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666527-01, 668535-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.
Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
Cass. civ. n. 15589/2025Sez. 3Rv. 675393-02
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 214 Codice di procedura civile
Precedenti: 441284-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità - Conseguenze. 88 <!-- pag. 89 --> In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Cass. civ. n. 14585/2025Sez. 1Rv. 674894-01
Riguarda ancheart. 93 Legge fallimentareart. 95 Legge fallimentareart. 117 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 666527-01, 640933-01, 663289-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).