Art. 2708 c.c. — Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
[1]L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche' non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
[2]Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva