Art. 2738 c.c.Efficacia

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[1]Se e' stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non e' ammessa a provare il contrario, ne' puo' chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

[2]Puo' tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo' essere pronunziata perche' il reato e' estinto, il giudice civile puo' conoscere del reato al solo fine del risarcimento.

[3]In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzato dal giudice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 11 aprile 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2738 · fonte su Normattiva