Art. 275 c.c. — Pena in caso di inammissibilita'
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Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, puo' condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva