Art. 2868 c.c.
Beneficio di escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva