Art. 2895 c.c.
Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva