Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.
Cass. civ. n. 4523/2026Sez. 3Rv. 677790-01
Riguarda ancheart. 167 Codice civileart. 189 Codice civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 668132-01, 669472-01, 667254-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
Cass. civ. n. 3056/2026Sez. 1Rv. 677508-02
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 590840-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. - Azione revocatoria ordinaria - Applicabilità - Eccezione in senso stretto - Preclusioni processuali - Sussistenza - Fattispecie. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.
L'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., è applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare in virtù dell'art. 66 l.fall. o anche solo proseguita ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed integra un'eccezione in senso stretto che, come tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale).
Cass. civ. n. 3056/2026Sez. 1Rv. 677508-01
Precedenti: 661735-01, 676216-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Revocatoria ordinaria - Anteriorità del credito - Individuazione - Criteri.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.
Cass. civ. n. 412/2026Sez. 1Rv. 676880-01
Precedenti: 654936-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni del fondo - Esperibilità dell'azione revocatoria - Condizioni - Conseguenze.
In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.
Cass. civ. n. 34406/2025Sez. 3Rv. 677652-01
Riguarda ancheart. 167 Codice civileart. 170 Codice civile
Precedenti: 669620-01, 668796-01, 661147-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Fallimento sopravvenuto in pendenza di giudizio - Subentro del curatore - Grado di appello - Legittimità - Inerzia serbata in primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.
Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).
Cass. civ. n. 30969/2025Sez. 1Rv. 676871-01
Precedenti: 667134-02, 658304-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Creditore titolare di garanzia notevolmente superiore al credito - Eventus damni - Accertamento - Prova della verosimile infruttuosità dell'escussione - Necessità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'eventus damni, il creditore che disponga di una garanzia di molto superiore al proprio credito ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che la relativa escussione è destinata a rimanere infruttuosa, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore e quello di quest'ultimo a disporre dei propri beni.
Cass. civ. n. 30788/2025Sez. 3Rv. 676899-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 662500-03, 674761-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 30759/2025Sez. 1Rv. 676388-01
Precedenti: 662194-01
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Opponibilità nei confronti dei creditori - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.
L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).
Cass. civ. n. 26471/2025Sez. URv. 676180-01
Precedenti: 675225-01, 631196-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.
Cass. civ. n. 25450/2025Sez. 3Rv. 676289-01
Riguarda ancheart. 105 Codice di procedura civileart. 268 Codice di procedura civile
Precedenti: 667975-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione revocatoria ordinaria - Modifica dell’entità e della fonte del credito legittimante - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
Cass. civ. n. 24003/2025Sez. 3Rv. 676130-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 163 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 669490-01, 635536-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto - Contenuto - Conseguenze processuali.
L'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.
Cass. civ. n. 23191/2025Sez. 1Rv. 676216-01
Riguarda ancheart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 668198-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Art. 2901 c.c. - Applicabilità – Conseguenze - Proposizione della domanda nei confronti dei subacquirenti - Esclusione - Malafede del terzo - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza.
L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.
Cass. civ. n. 23041/2025Sez. 1Rv. 675975-01
Precedenti: 645694-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - Fondamento.
In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.
Cass. civ. n. 20896/2025Sez. 3Rv. 675889-01
Riguarda ancheart. 2903 Codice civileart. 2943 Codice civileart. 702 Codice di procedura civile
Precedenti: 674998-01, 662206-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Verifica dell'eventus damni - Abbattimento del credito in corso di causa - Rilevanza - Fondamento.
In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.
Cass. civ. n. 19650/2025Sez. 3Rv. 675010-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 640832-01, 658225-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO 187 <!-- pag. 188 --> OGGETTIVO Esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto - Cessione di un credito per estinguere un debito scaduto - Inclusione - Fondamento.
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non è soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.
Cass. civ. n. 18516/2025Sez. 3Rv. 675353-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civile
Precedenti: 656555-01, 669581-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell’atto per la notifica - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Cass. civ. n. 17477/2025Sez. 3Rv. 675126-01
Riguarda ancheart. 2943 Codice civile
Precedenti: 665717-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.
Cass. civ. n. 13405/2025Sez. 3Rv. 674687-01
Riguarda ancheart. 2740 Codice civile
Precedenti: 666659-01, 652550-02, 667150-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Formazione stato passivo - Eccezione revocatoria ordinaria - Proponibilità da parte del liquidatore in via incidentale - Sussistenza - Fondamento. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE In genere.
In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Cass. civ. n. 12395/2025Sez. 1Rv. 674808-01
Riguarda ancheart. 14 legge 3/2012art. 4 d.l. 137/2020
Precedenti: 652550-01, 666993-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore - Eventus damni - Onere della prova - Contenuto.
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. 59 <!-- pag. 60 -->
Cass. civ. n. 11649/2025Sez. 1Rv. 674718-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 634175-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).