Art. 2940 c.c. — Pagamento del debito prescritto
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2036 — Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a …
Art. 2034 — Obbligazioni naturali
Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione…
Art. 1933 — Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non…
Art. 1952 — Divieto di agire contro il debitore principale
… ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe…
Art. 1879 — Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate. Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il …
Art. 3 — Principi di legalità e proporzionalità
… secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 2937 sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del codice anteriore. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto. È riprodotta nell'art. 2938 la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'art. 2939 la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta. Ho eliminato la norma dell'art. 2110 del codice precedente sull'opponibilità della prescrizione in appello, poichè incompatibile con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1200
L'art. 2940, negando la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto, risolve implicitamente, in senso negativo, la questione se sia ammessa ripetizione da parte del solvens, il quale ignorava che la prescrizione si fosse avverata. Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli. I motivi soggettivi per cui il debitore omise di eccepirla non possono nella specie aver rilevanza, dovendosi aver riguardo al fatto oggettivo che essa non fu opposta. Della sospensione della prescrizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1201
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2940 · fonte su Normattiva