Art. 2940 c.c.Pagamento del debito prescritto

Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2940 · fonte su Normattiva