Art. 315 c.c. — Stato giuridico della filiazione
((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.
In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).
Riguarda ancheart. 330 Codice civileart. 333 Codice civileart. 336 Codice civile
Precedenti: 675213-01, 673918-02
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere di allegazione e dimostrazione - Contenuto - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile). 63 <!-- pag. 64 -->
Riguarda ancheart. 316 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 337 Codice civile
Precedenti: 668962-01, 665892-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).
Rv. 676787-01
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile). 63 <!-- pag. 64 -->
Rv. 674719-01
Collegamenti
Art. 8 — Stato giuridico del nato
… seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. 9 -------------- …
Art. 37 — Giurisdizione in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.…
Art. 33 — Filiazione
Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento…
Art. 592 — Figli riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli, quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli riconoscibili, quando la filiazione…
Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione ... si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ....…
Art. 46
Figli equiparati ai legittimi I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione. È stato rilevato non essere necessario stabilire che possa essere delegato il pretore, come si proponeva nel progetto, per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principi generali. Di fronte, tuttavia, alla regola, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, è sembrato opportuno prevedere espressamente cha il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, si è stabilito che, anzichè al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale. Non si è creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, considerandosi che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario. Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (articolo 312, n. 2 e n. 3), il ricorso per cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento. Nell'art. 314 è sembrato preferibile far menzione del decreto che «pronunzia l'adozione» invece «dell'atto di adozione», espressione questa usata, dal progetto, in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione. Della patria potestà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 165
Sono rimasti inalterati i principi generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, salvo alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 166
Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 con l'art. 316, perchè ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 167
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art315 · fonte su Normattiva