Art. 359 c.c. — Cattiva condotta del minore
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[1]Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, puo' ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.
[2]Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva