Art. 55
Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva