Art. 396 c.c.Inosservanza delle precedenti norme

[1]Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

[2]Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art396 · fonte su Normattiva