Art. 445 c.c.
Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva