Art. 477 c.c. — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva