Art. 541 c.c. — Concorso di figli legittimi e naturali
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - CONCORSO DI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL FIGLIO NATURALE IN MISURA PARI ALLA META' DI QUELLA ATTRIBUITA AL FIGLIO LEGITTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEI FIGLI NATURALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
Riguarda ancheart. 177 legge 151/1975
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 del codice civile (abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30,…
ECLI:IT:COST:1984:168 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 542
Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ... a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli ..., sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta'…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 581
Concorso del coniuge con i figli. Quando con il coniuge concorrono figli ..., il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.(216) --------------- AGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 544
Concorso di ascendenti ... e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti ... e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216) In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa la determinazione delle quote di riserva nel concorso delle diverse categorie di legittimari, ha riscosso approvazione il sistema del progetto che, a differenza di quello del vecchio codice, garantisce in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio medesimo. Non hanno suscitato osservazioni le quote attribuite ai figli legittimi, di metà del patrimonio, se vi sia un figlio solo, e di due terzi, se i figli siano più, e ai figli naturali, rispettivamente di un terzo e della metà. Quanto alla quota di riserva degli ascendenti legittimi, quando non concorrano con altri legittimari, è stata ritenuta insufficiente quella di un quarto, stabilita dal progetto, e si è proposto di elevarla a un terzo, quando l'ascendente sia uno solo, e a cinque dodicesimi, quando gli ascendenti siano più. Non ho avuto difficoltà ad aumentare la misura della quota, per la considerazione che si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota in un tetto. Non mi è sembrato però opportuno di elevarla ulteriormente nell'ipotesi che gli ascendenti siano più, poichè la successione necessaria di questi deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 262
Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 263
Nell'art. 541 ho fissato una quota minima complessiva di riserva per i figli legittimi, nel caso di loro concorso con i figli naturali, per evitare che il figlio legittimo, nella ipotesi di rilevante numero di figli naturali e per il criterio della quota facti, finisca col conseguire una quota esigua di fronte a quella che verrebbe a spettare al gruppo dei figli naturali, i quali diversamente, in qualche caso estremo, nel concorso con un figlio legittimo, conseguirebbero più di quanto sarebbe loro spettato se fossero venuti soli alla successione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 264
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art541 · fonte su Normattiva