Art. 541 c.c.Concorso di figli legittimi e naturali

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[1]Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purche' complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

[2]I figli legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art541 · fonte su Normattiva